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Organi di indirizzo politico-amministrativo
Titolari di incarichi politici di cui all’art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
Sono organi dell’Unione montana:
Competenze del Consiglio dell’Unione montana Art. 10 dello Statuto dell’Unione Montana – Competenze del Consiglio dell’Unione montana 1) Il Consiglio dell’Unione montana è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l’indirizzo politico dell’Unione montana stessa ed esercita l’attività d’indirizzo e controllo politico-amministrativo. La competenza del Consiglio è limitata all’approvazione degli atti fondamentali che l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. 2) L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente statuto. 3) Il Consiglio dell’Unione montana garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati anche mediante una relazione annuale sulle linee di indirizzo adottate e sui risultati conseguiti dall’Unione montana nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all’articolo 2.
Competenze della Giunta dell’Unione montana Art. 18 dello Statuto dell’Unione Montana – Competenza della Giunta dell’Unione montana 1) La Giunta dell’Unione montana collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2) La Giunta dell’Unione montana compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente statuto, al Presidente al segretario o ai funzionari. 3) La Giunta dell’Unione montana svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività. 4) La Giunta dell’Unione montana adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione montana, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Competenze del Presidente dell’Unione montana Art. 22 dello Statuto dell’Unione Montana – Competenze del Presidente 1) Il Presidente rappresenta l’Unione montana, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti. 2) Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività degli assessori e delle strutture gestionali- esecutive; impartisce diretti ve al segretario dell’Unione montana in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. 3) Il Presidente è competente nell’ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell’Unione montana, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura degli uffici pubblici con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell’Unione montana. 4) Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. 5) Il Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti in indirizzo, controllo e sovrintendenza. 6) Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall’art. 2 della legge 7 marzo1986, n. 65, nel territorio dei Comuni che hanno conferito all’Unione la funzione fondamentale della polizia municipale.
Atti di nomina – Mandato amministrativo 2014 – 2019 Atto di elezione del Presidente D.C. n. 6 del 25 giugno 2014 Atto di convalida degli eletti in Consiglio D.C. n. 28 del 13 novembre 2015 Composizione Consiglio dell’Unione Montana Composizione della Giunta dell’Unione Montana Nomina della Giunta dell’Unione – D.C. n. 30 del 13 novembre 2015
Indennità di funzione e missioni Art. 26 dello Statuto dell’Unione Montana – Permessi, indennità 1) Gli organi dell’Unione montana, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
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